Le norme del trattato C.E. che sanciscono i principi di libertà di stabilimento e quelle della direttiva di attuazione che disciplinano il riconoscimento dei titoli per l’abilitazione all’esercizio della professione presuppongono il conseguimento della abilitazione professionale nel paese d’origine, e non riguardano le norme interne in materia di pratica professionale e di iscrizione al registro dei praticanti abilitati al patrocinio; pertanto è legittima e non in contrasto con la normativa europea la cancellazione dall’albo del praticante che abbia compiuto il prescritto periodo di pratica, come previsto dall’ordinamento forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 9 e 16 gennaio 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. STEFENELLI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 58
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 01 Aprile 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 16 Gennaio 2003
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