Il praticante avvocato dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica non è obbligato a continuare la pratica forense con le modalità prescritte dal regolamento, sicché l’inosservanza di tali modalità (tenuta del libretto, assistenza a un certo numero di udienze) non legittima il C.d.O. ad applicare i provvedimenti sanzionatori conseguenti. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 6 marzo 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINI), sentenza del 22 maggio 2001, n. 98
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 22 Maggio 2001 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 06 Marzo 2000
0 Comment