Il rilascio del certificato di compiuta pratica e la mancata prosecuzione della pratica stessa non sono ipotesi di cancellazione dall’elenco dei praticanti, in quanto il praticante può restare iscritto nel registro senza limitazioni di tempo e sino a quando non avrà superato l’esame abilitativo. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chiavari, 7 maggio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SALDARELLI), sentenza del 29 maggio 2002, n. 78
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 29 Maggio 2002 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Chiavari, delibera del 07 Maggio 2001
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