Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Cancellazione – Ricorso al C.N.F. – Ricorso proposto personalmente al C.N.F. – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 60 r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione del C.d.O. di La Spezia, 11 luglio 2003)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 4 febbraio 2004, n. 23

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 04 Febbraio 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA La Spezia, delibera del 11 Luglio 2003
Giurisprudenza CNF

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