Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Cancellazione d’ufficio – Convocazione e preventiva audizione dell’interessato – Necessità – Sussiste.

La cancellazione d’ufficio dall’albo, provvedimento adottato in sede di revisione degli albi ed avente carattere amministrativo, non può essere deliberata dall’ordine se non dopo aver convocato il professionista interessato e aver sentito le sue argomentazioni, con il rispetto di un congruo termine tra la convocazione e l’audizione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chiavari, 7 maggio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SALDARELLI), sentenza del 29 maggio 2002, n. 78

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 29 Maggio 2002 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Chiavari, delibera del 07 Maggio 2001
Giurisprudenza CNF

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