È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi (ex art. 60 r.d. n. 37/34) perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Teramo, 27 marzo 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 21 luglio 2003, n. 231
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 231 del 21 Luglio 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Teramo, delibera del 27 Marzo 2002
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