In tema di cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati, deve ritenersi che, trattandosi di procedimento amministrativo, la risalente norma di cui all’art. 37, co. 2, R.D.L. n. 1578/1933, unitamente al successivo art. 45, (che pur si riferisce al procedimento disciplinare e non a quello della cancellazione dall’albo, debba essere interpretata alla luce dei successivi principi costituzionali (artt. 3, 24 e 97 Cost.) e della legislazione ordinaria, in materia di pubblicità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione (artt. 1, 7 e 8 L. n. 241/90, così come modificata dalla L. n. 15/2005), posto che l’atto finale della cancellazione incide direttamente su posizioni soggettive, che trovano tutela anche nell’ordinamento costituzionale, quali il diritto al lavoro (art. 4 Cost.). Una interpretazione così orientata, pertanto, fa ritenere che la cancellazione “amministrativa” dell’art. 37 non possa essere disposta “se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni”, nel senso che l’interessato deve essere previamente messo in condizioni di conoscere le specifiche ragioni della convocazione e gli deve essere assegnato un termine per approntare le proprie difese, dovendo conseguentemente farsi applicazione dell’art. 45, che disciplina i modi perché siano rispettati i suddetti principi (nella specie, la ricorrente ha conosciuto gli specifici motivi della convocazione soltanto in sede di audizione, cui è subito seguito il provvedimento di cancellazione, così configurandosi la violazione degli artt. 37 e 45 con conseguente annullamento del provvedimento impugnato da parte del CNF). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Vicenza, 6 dicembre 2006).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 231 del 22 Dicembre 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 06 Dicembre 2006
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