Il rigetto della domanda di iscrizione all’Albo del praticante dipendente della Polizia di Stato è legittimo, sia per l’espresso disposto normativo dell’art. 3 L.P., che ritiene incompatibile con l’iscrizione all’Albo qualunque impiego retribuito sul bilancio dello Stato, sia per il dovere di riservatezza e segretezza al quale l’avvocato ed il praticante sono tenuti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 3 dicembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 17 dicembre 2008, n. 162
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 17 Dicembre 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 03 Dicembre 2007
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