La ratio cui è ispirata la concessione dell’ abilitazione al patrocinio provvisorio non è quella di abilitare il praticante alla libera professione forense (attività accessibile solo a coloro che abbiano superato l’esame di avvocato), bensì quella di consentire a coloro che intendono intraprendere la professione forense il raggiungimento di una più adeguata e approfondita preparazione, e ciò entro ben precisi limiti temporali per valore e per materia. Pertanto è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, ex artt. 4 e 35 cost., dell’articolo 8 l.p.f. che prevede il termine massimo di sei anni per il patrocinio provvisorio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 15 ottobre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Danovi), sentenza del 23 aprile 1999, n. 44
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 23 Aprile 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 15 Ottobre 1998
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