Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Abilitazione al patrocinio – Termine di durata – Legittimità – Deroga al termine – Inammissibilità.

La ratio cui è ispirata la concessione dell’abilitazione al patrocinio provvisorio non è quella di abilitare il praticante alla libera professione forense (attività accessibile solo a coloro che abbiano superato l’esame di avvocato), bensì quella di consentire a coloro che intendono intraprendere la professione forense il raggiungimento di una più adeguata e approfondita preparazione, e ciò entro ben precisi limiti temporali per valore e per materia. Pertanto è legittimo l’art. 8 l.p.f. che prevede il termine massimo di sei anni per il patrocinio provvisorio che decorre dal primo giorno del secondo anno successivo all’iscrizione dell’interessato nel registro dei praticanti. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 7 maggio 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 12 ottobre 1999, n. 153

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 12 Ottobre 1999 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 07 Maggio 1998
Giurisprudenza CNF

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