Il periodo non superiore a sei anni, per il quale può essere concessa l’autorizzazione all’esercizio del patrocinio, inizia a decorrere dal primo giorno del secondo anno successivo all’iscrizione dell’interessato nel registro dei praticanti, sicché è da escludersi che tale termine iniziale possa essere rimesso alla scelta soggettiva del praticante, ovvero che il periodo abilitativo subisca sospensioni recuperabili. (Nella specie il praticante che prima non aveva denunciato una causa di incompatibilità, e non era perciò stato cancellato dall’elenco speciale, successivamente chiedeva la sottrazione di tale periodo dal termine di durata di sei anni dell’abilitazione al patrocinio). (Rigetta il ricorso avverso decisone C.d.O. di Aosta, 9 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Cricrì), sentenza del 29 settembre 1997, n. 106
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 29 Settembre 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Aosta, delibera del 09 Maggio 1996
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