Atteso che la durata del patrocinio è espressamente prevista dalla legge ed il suo venir meno non incide sullo status di praticante derivante dall’iscrizione al Registro speciale, al quale il praticante continua a rimanere iscritto, il provvedimento di cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati al patrocinio per decorrenza del termine dell’abilitazione non deve essere assunto nel contraddittorio con l’interessato, essendo la preventiva audizione dell’interessato prevista nella sola ipotesi disciplinata dagli artt. 24, co. 3, e 31, co. 3, del R.D. n. 1578/33 relativa ai casi di diniego di iscrizione all’albo per motivi di incompatibilità e di condotta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 3 aprile 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. FLORIO), sentenza del 24 luglio 2009, n. 84
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 24 Luglio 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 03 Aprile 2008
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