Il decorso del termine previsto dall’art. 8 del R.D.L. n. 1578/33, con la conseguente cessazione dell’abilitazione provvisoria, non determina il venir meno dello status di praticante e dell’interesse dello stesso a rimanere iscritto nel relativo registro speciale per proseguire nello svolgimento della pratica, pur restando privo dello jus postulandi. Invero, conformemente ai principi più volte affermati, il praticante avvocato non abilitato può legittimamente mantenere l’iscrizione nel relativo Registro Speciale senza limitazione temporale, sino a quando non abbia superato l’esame per l’abilitazione professionale e senza la necessità di proseguire nella pratica secondo le modalità prescritte dalla norma vigente. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di La Spezia, 22 luglio 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 168 del 18 Dicembre 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA La Spezia, delibera del 22 Luglio 2008
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