Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato abilitato al patrocinio – Intervenuta scadenza del termine – Cancellazione dal registro dei praticanti – Provvedimento – Natura – Dichiarativa

Il decorso del termine di sei anni dalla iscrizione nel registro dei praticanti patrocinatori comporta l’automatica decadenza dell’abilitazione temporanea al patrocinio, indipendentemente dall’intervento della deliberazione consiliare di cancellazione dall’apposito registro. Contrariamente alla tesi della natura costitutiva della deliberazione di cancellazione dal registro dei praticanti ammessi al patrocinio, pur in passato sostenuta dalla giurisprudenza, va invero affermato che la scadenza del sessennio comporti la decadenza della ammissione al patrocinio concessa ex lege a termine, e che pertanto la deliberazione che dispone la cancellazione dal registro abbia natura meramente dichiarativa e non costitutiva. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 22 aprile 2008)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 254

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 254 del 31 Dicembre 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera del 22 Aprile 2008
Giurisprudenza CNF

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