La cancellazione del praticante dall’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio per decorso del termine di sei anni è atto amministrativo dovuto previsto ex legge e può essere assunto senza la preventiva audizione del professionista interessato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sulmona, 25 giugno 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALIMBENE), sentenza del 21 marzo 2005, n. 54
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 21 Marzo 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Sulmona, delibera del 25 Giugno 2004
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