Avvocato – Tenuta albi – Praticante – Appartenente Forze armate – Incompatibilità – Insussistenza.

L’iscrizione al registro dei praticanti avvocati del professionista appartenente alla Polizia di Stato nel ruolo di operatore tecnico con mansioni esecutive (personale che, peraltro, non riveste automaticamente la qualifica di agente di P.S., né tanto meno quello di agente di P.G., spettando tale qualifica solo al personale che svolge un servizio “operativo” e, cioè, quello diretto alle attività di prevenzione e repressione dei reati e/o di investigazione, ai sensi dell’art. 4 DPR 337/82) è legittima, poiché il disposto normativo (art. 1 RD 37/1934, art. 3 RDL 1578/33 ed art. 1 ss. DPR 101/90) non prevede alcuna preclusione o ipotesi di incompatibilità alla pratica forense per gli appartenenti alle forze armate, mentre in relazione all’obbligo di riservatezza dovrà essere cura dell’avvocato titolare di studio evitare il verificarsi di situazioni di possibile conflitto che possano derivare dal tirocinio di quel particolare praticante. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. de l’Aquila, 9 novembre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PACE), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 81

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 05 Ottobre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA LAquila, delibera del 09 Novembre 2005
Giurisprudenza CNF

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