La delibera di cancellazione dall’albo dei praticanti abilitati per decorso del tempo, adottata dal consiglio dell’ordine senza la preventiva audizione dell’interessato, e comunque senza che questi sia messo in condizione di conoscere le contestazioni e di far valere le proprie ragioni, deve ritenersi affetta da nullità per violazione del diritto di difesa in conformità a quanto disposto dall’articolo 37 r.d.l. 1578/33 e dall’art. 14 r.d. n. 37/1934. (Accoglie il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 28 febbraio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GAZZARA), sentenza del 8 aprile 2000, n. 32
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 08 Aprile 2000 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 28 Febbraio 1996
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