E’ ammissibile il ricorso avverso la delibera di rigetto della domanda di iscrizione all’albo forense proposto dal procuratore generale della repubblica presso la Corte d’appello. Secondo il disposto dell’art. 31 r.d.l. 1933/1578, infatti, la deliberazione di rigetto dell’iscrizione è notificata in copia integrale all’interessato e al Procuratore della repubblica che dovrà riferire entro dieci giorni al P.G. presso la Corte d’appello, che potrà, come l’interessato, presentare ricorso al C.N.F. entro venti giorni dalla notifica. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Oristano, 18 gennaio 2002).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 10 Dicembre 2002 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Oristano, delibera del 18 Gennaio 2002
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