L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta fatto pervenire al C.N.F. da parte del ricorrente determina l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 17 marzo 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 260
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 260 del 03 Novembre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 17 Marzo 2004
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