L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta fatto pervenire al C.N.F. da parte del ricorrente determina l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 30 aprile 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PAURI), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 296
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 296 del 24 Ottobre 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 30 Aprile 2001
0 Comment