Per l’iscrizione all’albo degli avvocati è condizione necessaria la sussistenza del requisito della condotta specchiatissima e illibata e competente ad accertarlo è il C.d.O. che procede ad una valutazione discrezionale. (Nella specie è stata annullata la decisione del C.d.O. che rigettava la domanda di iscrizione senza una sufficiente motivazione e peraltro facendo riferimento a fatti illeciti molto remoti nel tempo e per i quali era intervenuta sentenza penale di assoluzione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Oristano, 26 luglio 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 17 Luglio 2002 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Oristano, delibera del 26 Luglio 2001
0 Comment