È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato dal professionista che sia privo dello ius postulandi (ex art. 60 r.d. n. 37/1934), perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucera, 29 settembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 20 aprile 2002, n. 40
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 20 Aprile 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lucera, delibera del 29 Settembre 1999
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