È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato dal professionista che sia privo dello ius postulandi (ex art. 60 r.d. n. 37/1934), perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 6 novembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CRICRI’), sentenza del 13 maggio 2002, n. 50
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 13 Maggio 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 06 Maggio 1996
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