Ai fini dell’iscrizione all’albo il C.d.O. ha l’obbligo della preventiva audizione dell’interessato per consentirgli la visione degli atti, la presentazione di memorie scritte e di documenti pertinenti all’oggetto del procedimento, coinvolgendolo, così, sin dall’avvio del procedimento. Pertanto deve essere annullata la delibera di rigetto della domanda d’iscrizione adottata senza la preventiva audizione dell’interessato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bassano del Grappa, 21 dicembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 17 giugno 1997, n. 74
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 17 Giugno 1997 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bassano del Grappa, delibera del 21 Dicembre 1995
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