E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 60 r.d. n. 37/1934, perché iscritto nell’elenco speciale e come tale abilitato unicamente al patrocinio per le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale presta la sua opera, a nulla rilevando ai fini dell’ammissibilità il rilascio di una procura speciale successiva alla proposizione del ricorso, quando ormai sia decorso il termine per l’impugnazione del provvedimento. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 30 settembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 3 maggio 2005, n. 77
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 03 Maggio 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 30 Settembre 1997
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