Ai fini dell’iscrizione all’albo degli avvocati, ex lege n. 526/1999, deve ritenersi necessaria la sussistenza alternativa del requisito della residenza o del domicilio, che peraltro, come previsto dalla legislazione comunitaria, ha assunto un maggior rilievo; per domicilio deve intendersi la sede dove il professionista esercita in maniera stabile o continuativa la propria attività, mentre per residenza deve intendersi l’abituale e volontaria dimora in un determinato luogo caratterizzata dall’elemento obbiettivo della permanenza nello stesso e nell’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, da rilevare attraverso la constatazione delle abitudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali. (Nella specie è stata negata l’iscrizione all’albo dell’avvocato che, per poter svolgere le funzioni di giudice onorario presso il C.d.O. dove in precedenza risultava iscritto e in cui risiedeva, aveva trasferito, ma solo formalmente, la residenza nel circondario del C.d.O. presso cui chiedeva l’iscrizione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Viterbo, 4 aprile 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. BASSU), sentenza del 19 gennaio 2005, n. 20
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 19 Gennaio 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 04 Aprile 2003
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