Il requisito della residenza fissato dall’art. 1 r.d.l. 37/1934 è imposto dalla legge, sicché deve essere cancellato dall’albo il professionista che non risulti residente in uno dei comuni compresi nel circondario del C.d.O. presso cui è iscritto. (Nella specie, peraltro, è stata disposta l’iscrizione del professionista in quanto dai documenti presentati in sede di ricorso è stata rilevata la presenza del predetto requisito). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Treviso, 13 luglio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 24 giugno 1999, n. 85
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 24 Giugno 1999 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 13 Luglio 1998
0 Comment