Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, necessario per l’iscrizione all’albo professionale, non è di per sé da escludere per la sola presenza di un procedimento penale a carico dell’interessato. Deve essere dunque compiuta una valutazione autonoma e discrezionale da parte del C.d.O. tenuto conto dei fatti eventualmente accertati nei giudizi penali. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 25 giugno 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 13 dicembre 2001, n. 279
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 279 del 13 Dicembre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 25 Giugno 1999
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