Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Requisito alternativo della residenza o del domicilio – Necessità – Mancanza – Cancellazione dall’albo.

Per effetto della legge 21 dicembre 1999 n. 526, che ai fini dell’iscrizione agli albi, elenchi e registri, ha equiparato il domicilio professionale alla residenza deve ritenersi necessaria, ai fini dell’iscrizione all’albo degli avvocati, la sussistenza alternativa del requisito della residenza o del domicilio. Deve pertanto essere cancellato, per mancanza del requisito essenziale, il professionista che per trasferimento abbia perso la residenza e il domicilio nel circondario del C.d.O. presso cui era iscritto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 14 marzo 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. CRICRI’), sentenza del 12 dicembre 2001, n. 272

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 272 del 12 Dicembre 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 14 Marzo 2001
Giurisprudenza CNF

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