Alla professione di avvocato devono riconoscersi caratteristiche di tale peculiarità da far considerare perfettamente compatibili con il diritto al lavoro, costituzionalmente garantito, i requisiti che la legge prescrive, senza i quali l’iscrizione all’albo non è ammessa. Pertanto è manifestamente infondata la questione di incostituzionalità degli artt. 17 e 37 r.d.l. 1578/33 con gli artt. 2 e 4 Cost. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 6 dicembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Caddeo), sentenza del 11 novembre 1998, n. 145
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 11 Novembre 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 06 Dicembre 1996
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