Lo svolgimento onorario di funzioni giudiziarie in qualità di vice pretore onorario, anche presso le preture circondariali e quindi anche al di fuori dell’ipotesi di reggenza, non è incompatibile con la iscrizione all’albo degli avvocati e la conseguente legittimazione all’esercizio della libera professione forense. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 22 settembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CASALINUOVO, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 29 marzo 2000, n. 12
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 12 del 29 Marzo 2000 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 22 Settembre 1998
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