Per l’iscrizione all’albo degli avvocati è condizione necessaria la sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata e pertanto non può essere iscritto il professionista che ha perso tale requisito per essere stato dichiarato fallito. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 22 luglio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SGROMO), sentenza del 21 giugno 2000, n. 68
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 21 Giugno 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 22 Luglio 1999
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