Escludono la sussistenza della condotta specchiatissima ed illibata, presupposto soggettivo necessario per ottenere l’iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati, ai sensi dell’art. 17 del R.D.L. n. 1578/1933, i comportamenti non conformi alla disciplina positiva o alle regole deontologiche della professione forense (per la loro natura, la non occasionalità e la prossimità alla data in cui il requisito assume rilievo) idonei ad incidere negativamente sull’affidabilità del professionista in ordine al corretto svolgimento dell’attività forense. A tal fine, la falsa dichiarazione resa dall’interessato in sede di iscrizione – ossia in occasione del primo contatto formale che l’aspirante praticante avvocato intrattiene con il proprio Ordine territoriale – non può non assumere negativo rilievo in relazione al dovere di verità cui deve essere ispirato e conformato il rapporto con il Consiglio dell’Ordine, così come sancito, per gli iscritti, dall’art. 24, primo canone, del Codice deontologico forense (nella specie, il ricorrente aveva censurabilmente attestato di non avere riportato condanne penali, neppure ai sensi dell’art. 444 e segg. c.p.p., così rendendosi autore di una falsa dichiarazione ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 ed esponendosi alle eventuali sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R.). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 10 novembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BERRUTI), sentenza del 17 dicembre 2009, n. 161
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 17 Dicembre 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 10 Novembre 2007
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