E’ illegittima e deve essere annullata l’iscrizione all’albo del professionista che sia stato condannato, con sentenza confermata in appello, per i reati di oltraggio, calunnia e guida in stato di ebrezza, a nulla rilevando il semplice decorso del tempo ( circa tre anni), ai fini del diritto di iscrizione e della sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata. (Nella specie è stata annullata la decisione con cui è stato iscritto il professionista condannato penalmente, sul semplice presupposto del tempo trascorso dalla commissione dell’illecito e senza una idonea valutazione sulla presenza della condotta specchiatissima ed illibata). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. dell’Aquila, 6 marzo 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 27 giugno 2003, n. 198
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 198 del 27 Giugno 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA LAquila, delibera del 06 Marzo 2000
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