Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, necessario per l’iscrizione all’albo professionale, non è di per sé da escludere per la presenza di un procedimento o di una decisione penale a carico dell’interessato, ma deve essere valutato autonomamente e discrezionalmente dal C.d.O. in sede di accertamento dei requisiti. (Nella specie è stato riconosciuto il diritto all’iscrizione al professionista considerando che i fatti per i quali era stato rinviato a giudizio erano di modesta entità (diffamazione), lontani nel tempo, e che nel frattempo era intervenuta la riconciliazione tra le parti comprovata dalla remissione di querela). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lanciano, 8 novembre 1996)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 20 maggio 2004, n. 136
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 20 Maggio 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lanciano, delibera del 08 Novembre 1996
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