Ai fini della iscrizione all’Albo degli avvocati, il requisito imprescindibile della “condotta specchiatissima ed illibata” è escluso dalla presenza di comportamenti che denotino una non occasionale tendenza alla violazione di norme giuridiche ed un assoluto contrasto con le regole di carattere deontologico che debbono accompagnare la professione forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Asti, 9 aprile 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 10 Novembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Asti, delibera del 09 Aprile 2008
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