L’esercizio della difesa dinanzi al giudice di pace da parte del praticante privo di abilitazione al patrocinio per sopravvenuta scadenza del sessennio non costituisce elemento sufficiente a giustificare il diniego di iscrizione nell’Albo degli Avvocati per difetto del requisito della condotta specchiatissima e illibata, laddove la ricorrente, come nella specie, non abbia ricevuto nè la notifica nè alcuna comunicazione del provvedimento di cancellazione, potendo così la stessa in buona fede ritenere – in base alla giurisprudenza del CNF che per il passato ha considerato necessaria l’adozione e la comunicazione della delibera di cancellazione dal registro perché il praticante abilitato al patrocinio si potesse ritenere privo del patrocinio – che l’abilitazione al patrocinio fosse ancora efficace. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 22 aprile 2008)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 254 del 31 Dicembre 2008 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera del 22 Aprile 2008
0 Comment