Pone in essere un comportamento gravemente lesivo dei doveri di lealtà, dignità e decoro, come tale idoneo ad escludere il possesso del requisito della condotta “specchiatissima ed illibata” di cui all’art. 17, co.1, numero 3, della legge professionale, chi, con studiata tempistica, rende di problematico accertamento le situazioni d’effettiva incompatibilità, solo formalmente ed apparentemente rimuovendole e, in violazione della norma, di fatto esercita, pur in situazione d’incompatibilità, mettendo a rischio gli interessi affidatigli dalla clientela e tale incompatibilità tace al proprio Consiglio dell’Ordine. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 19 settembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 13 settembre 2006, n. 59
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 13 Settembre 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 19 Settembre 2005
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