Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Prestazione di servizi – Avvocati cittadini di uno Stato membro della CE – Requisito della residenza.

Gli avvocati cittadini provenienti da uno degli Stati membri della Comunità europea, in base alla direttiva CE sulla libera prestazione di servizi, possono stabilire nel territorio della Repubblica uno studio o una sede principale o secondaria. Deve pertanto ritenersi non necessario il requisito della residenza nello Stato italiano, mentre dovrà ritenersi sufficiente per l’iscrizione all’albo e l’esercizio dell’attività professionale l’avere la residenza in un qualunque Stato membro della comunità, ed avere per lo Stato di appartenenza tutti i requisiti per l’esercizio della professione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 8 settembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Panuccio), sentenza del 5 ottobre 1998, n. 129

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 05 Ottobre 1998 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 08 Settembre 1997
Giurisprudenza CNF

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