Gli avvocati cittadini provenienti da uno degli Stati membri della Comunità europea, in base alla direttiva CE sulla libera prestazione di servizi, possono stabilire nel territorio della Repubblica uno studio o una sede principale o secondaria. Deve pertanto ritenersi non necessario il requisito della residenza nello Stato italiano, mentre dovrà ritenersi sufficiente per l’iscrizione all’albo e l’esercizio dell’attività professionale l’avere la residenza in un qualunque Stato membro della comunità, ed avere per lo Stato di appartenenza tutti i requisiti per l’esercizio della professione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 8 settembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Panuccio), sentenza del 5 ottobre 1998, n. 129
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 05 Ottobre 1998 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 08 Settembre 1997
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