L’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo è riservata ai professionisti dipendenti di enti pubblici, assegnati in via esclusiva all’ufficio legale dell’ente stesso. Pertanto laddove non vi sia la garanzia del rapporto di pubblico impiego non può ammettersi l’iscrizione del professionista nell’elenco speciale, a nulla rilevando la eventuale funzione pubblica svolta dal datore di lavoro o l’eventuale controllo da parte di un ente pubblico della sua attività. (Nella specie è stata rigettata la domanda di iscrizione del professionista dipendente della “Camera arbitrale di Roma”). (Rigetta il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Roma, 1 giugno 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. VERMIGLIO), sentenza del 13 ottobre 2001, n. 196
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 13 Ottobre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 01 Giugno 2000
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