Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione elenco speciale – Professionista di ente privato svolgente funzioni di interesse pubblico – Esclusione.

L’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo è riservata ai professionisti dipendenti di enti pubblici, assegnati in via esclusiva all’ufficio legale dell’ente stesso; pertanto laddove non vi sia la garanzia del rapporto di pubblico impiego non può ammettersi l’iscrizione del professionista nell’elenco speciale, a nulla rilevando la funzione pubblica svolta dal datore di lavoro. (Nella specie è stata rigettata la domanda di iscrizione del professionista dipendente di una società concessionaria del servizio della riscossione dei tributi). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 29 ottobre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. CRICRI’), sentenza del 23 novembre 2000, n. 183

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 183 del 23 Novembre 2000 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 29 Ottobre 1999
Giurisprudenza CNF

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