E’ inammissibile, in quanto proposto contro una deliberazione del C.d.O. che sfugge alla competenza giurisdizionale del C.N.F., il ricorso avverso il diniego di iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio. Il Consiglio nazionale forense, infatti, non ha la giurisdizione generale sulla tenuta degli albi professionali, state la tassatività degli atti impugnabili e l’assenza di una apposita previsione normativa che riguardi questi provvedimenti frutto di attività di mera gestione dell’organizzazione amministrativa degli iscritti all’ordine. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 23 dicembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 4 febbraio 2004, n. 21
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 04 Febbraio 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 23 Dicembre 2002
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