Ai fini dell’iscrizione all’albo forense il consiglio ha l’obbligo della preventiva audizione dell’interessato con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni per la presentazione di eventuali deduzioni, così come prescritto dall’articolo 31 r.d.l. 1578/33. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 28 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 20 dicembre 2002, n. 202
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 20 Dicembre 2002 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 28 Novembre 2001
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