È legittima l’iscrizione all’albo professionale forense di dipendenti pubblici impiegati nel lavoro dipendente a tempo parziale; l’art. 1, comma 56 e 56 bis l. n. 662/1996, infatti, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 189/2001, rimodulando il sistema delle incompatibilità, ha dichiarato compatibile l’esercizio della professione forense con lo status di dipendente pubblico in regime di part-time. (Nella specie il C.N.F., considerando il disposto normativo e quanto stabilito dalla Corte costituzionale, ha accolto il ricorso dichiarando il diritto all’iscrizione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 19 marzo 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PANUCCIO), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 280
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 280 del 01 Ottobre 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 19 Marzo 1998
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