Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Dipendente comunale – Incarico di vice-segretario comunale e di dirigente – Incompatibilità ex art. 3, co. 2, R.D.L. n. 1578/1933 – Sussistenza

Sussiste la situazione di incompatibilità con l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati di cui all’art. 3, co. 4, lett. b), del R.D.L. n. 1578/1933 e all’art. 69, co. 2, R.D. n. 37/1933, per i dipendenti comunali che non esercitino in via esclusiva attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell’ente pubblico. In particolare, l’accertato svolgimento di compiti amministrativi inerenti all’incarico di vice-segretario comunale e di dirigente di un settore dell’organizzazione dell’ente esclude che al ricorrente, ancorché preposto anche all’Ufficio legale, possa riconoscersi l’esercizio esclusivo di attività di avvocato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Marsala, 17 dicembre 2007)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 262

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 262 del 31 Dicembre 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Marsala, delibera del 17 Dicembre 2007
Giurisprudenza CNF

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