Per l’iscrizione di diritto dei V.P.O. dopo l’intervenuta adozione della legge n. 27/1997 e l’abolizione dell’albo dei procuratori legali, sono richiesti, ex art. 30 lettera f. r.d.l. 1578/33, l’esercizio per un termine di quindici anni della funzione di vice pretore onorario e l’attestazione del Presidente della Corte d’appello sul buono svolgimento della stessa. (Nella specie non è stato riconosciuto il diritto all’iscrizione al professionista che non aveva svolto la funzione di V.P.O. per quindici anni e non aveva i requisiti per l’iscrizione ordinaria). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trento, 20 maggio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETIZIOL), sentenza del 7 ottobre 2000, n. 98
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 07 Ottobre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 20 Maggio 1998
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