La norma della legge n. 27/1997 che prevede la possibilità dell’iscrizione di diritto dei professionisti che abbiano svolto la funzione di vice pretore onorario non può essere applicata alla figura del vice procuratore onorario; essa è infatti una norma speciale che deroga alla normativa generale che subordina l’accesso alla professione forense al conseguimento della abilitazione attraverso il superamento dell’esame di Stato e come tale in suscettibile di estensione analogica. Peraltro le funzioni di Vice procuratore onorario non sono equiparabili a quelle di Vice pretore onorario avendo un contenuto più ristretto di questo e estricandosi pressocchè esclusivamente nel campo penalistico e nell’esercizio dell’azione penale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siena, 4 marzo 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 29 novembre 2004, n. 283
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 283 del 29 Novembre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 04 Marzo 2003
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