Per il disposto degli articoli 10 legge 22 febbraio 1994, n. 146 e 4 legge 9 febbraio 1982, n. 31, nonché delle normative comunitarie in materia, i cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani, onde il requisito della cittadinanza non è necessario ai fini della iscrizione agli albi; inoltre la residenza non è necessaria quando il cittadino italiano chieda di svolgere l’attività professionale all’estero, secondo le disposizioni di legge in vigore. Conserva pertanto l’iscrizione all’albo l’avvocato che abbia chiesto il trasferimento della residenza all’estero, per poter quivi svolgere l’attività professionale. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Sanremo, 18 novembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 9 febbraio 1998, n. 5
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 09 Febbraio 1998 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Sanremo, delibera del 18 Novembre 1996
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