Lo svolgimento di funzioni giudiziarie, in qualità di vice procuratore onorario, non è incompatibile con la conservazione dell’iscrizione nell’albo degli avvocati e con la conseguente legittimazione all’esercizio della libera professione, se pur con le limitazioni previste dalla normativa per la quale l’incompatibilità sussiste solo per l’ufficio o per gli uffici presso i quali sono svolte le funzioni onorarie e non all’intero territorio del circondario. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 23 luglio 2002)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 12 del 26 Gennaio 2004 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 23 Luglio 2002 (cancellazione amm.va)
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