Non rientra nelle ipotesi di incompatibilità, prevista dall’articolo 3 l.p. .n 1578/33, per i dipendenti e per coloro che comunque abbiano un ufficio retribuito con stipendio gravante sul bilancio dello Stato o di enti controllati, l’incarico di assessore provinciale e consigliere comunale essendo questa una carica onoraria politica, che non comporta alcun vincolo di subordinazione gerarchica e che prevede un trattamento economico dalla natura prevalentemente indennitaria, equiparato soltanto quoad mesuram a quello dei dipendenti statali. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso delibera C.d.O. di Crotone, 13 febbraio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ORSONI), sentenza del 23 luglio 2002, n. 115
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 23 Luglio 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Crotone, delibera del 13 Febbraio 2002
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